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Roma,
10 maggio 2016
Circolare n. 82/2016
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori
sociali – Fondo di integrazione salariale
– Prestazioni - Messaggio INPS n. 1986
del 5.5.2016.
L’INPS ha aggiunto un ulteriore tassello per il funzionamento
del nuovo Fondo di integrazione salariale
(ex Fondo di solidarietà residuale),
istituito l’1 gennaio scorso dal Jobs Act (d.lgvo 148/2015) per i
datori di lavoro con oltre 5 dipendenti (in precedenza oltre 15) non rientranti
nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali tradizionali (tra cui
le aziende con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente
nel terziario nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti).
Come è noto, le prestazioni erogate dal Fondo sono di due
tipi:
· l’assegno ordinario,
consistente in un’indennità pari all’importo di cassa integrazione per un
massimo di 26 settimane a favore dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di
aziende con oltre 15 dipendenti a seguito di riorganizzazione o crisi aziendale;
· l’assegno di solidarietà, consistente
in un’indennità pari sempre all’importo di cassa integrazione per un massimo di
12 mesi, a seguito di un accordo sindacale che stabilisca una riduzione
dell’orario di lavoro allo scopo di evitare o ridurre le eccedenze di personale
nel corso di una procedura di licenziamento collettivo (art. 24 della legge n.
223/91) o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato
motivo oggettivo.
Fino ad oggi la procedura informatica approntata dall’INPS
per la richiesta da parte delle aziende delle prestazioni erogate dal Fondo a
favore dei lavoratori ha riguardato unicamente l’assegno ordinario, mentre ora
è stata estesa anche all’assegno di solidarietà sia pure con tempistiche
differenziate. In particolare, i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti
possono già richiedere l’assegno di solidarietà per eventi verificatisi dall’1
gennaio scorso, mentre quelli che occupano da 6 a 15 dipendenti potranno
richiedere l’assegno per eventi verificatisi a partire dall’1 luglio prossimo.
La domanda per richiedere l’assegno di solidarietà deve
essere presentata, in via telematica tramite il sito www.inps.it,
alla sede INPS territorialmente competente entro sette giorni dalla data di
conclusione dell’accordo sindacale che stabilisce la riduzione di orario. In
fase di prima applicazione per le riduzioni di orario avvenute tra l’1 gennaio
e il 5 maggio scorso la domanda va presentata entro il 12 maggio. Alla domanda
devono essere allegati, tra l’altro, l’accordo sindacale con l’elenco dei
lavoratori interessati nonché l’elenco dei lavoratori in forza nell’unità
produttiva.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 72/2016
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Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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Lc/lc |
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INPS
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Tecnologici
Roma, 5.5.2016
Messaggio n. 1986
OGGETTO: Assegno di solidarietà
del Fondo di integrazione salariale, di cui all’art. 29 del D.lgs. 14 settembre
2015, n. 148. Presentazione delle domande di accesso alla prestazione.
Premessa
A scioglimento della riserva
contenuta nella circolare n. 22 del 4/2/2016, avente ad oggetto “Fondo di
integrazione salariale a norma dell’art. 29 del Decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. Operatività del Fondo e modalità di presentazione delle
domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo”, si comunica che dalla
data odierna è disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze di
accesso all’assegno di solidarietà.
Quadro normativo
Con il decreto
interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 74 del
30/3/2016, in attuazione dell’art. 28, c. 4, del D.lgs. 148/2015, la disciplina
del Fondo di solidarietà residuale è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio
2016, alle disposizioni del medesimo D.lgs. Da tale data il Fondo di
solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione
salariale.
Con circ. n. 22/2016 è stato
specificato che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di
adeguamento, il Fondo di integrazione salariale era operativo nei confronti dei
datori di lavoro già rientranti nel campo di applicazione del Fondo di
solidarietà residuale.
A seguito dell’emanazione
del citato decreto n. 94343/2016 il Fondo di Integrazione Salariale trova
applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro che occupano mediamente
più di cinque e sino a quindici dipendenti e dei datori di lavoro con più di
quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale.
Con successiva circolare
saranno fornite le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle
prestazioni e alle modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed
addizionale.
L’assegno di solidarietà è
garantito:
·
per
eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in
favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente
più di quindici dipendenti;
·
per
eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in
favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente
più di cinque e sino a 15 dipendenti.
Le istanze di accesso
all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate, sulla base dei criteri
esposti nel successivo paragrafo, entro sette giorni dalla data di conclusione
dell’accordo collettivo aziendale.
La riduzione di attività
deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
In fase di prima
applicazione, al solo fine della presentazione della domanda, il periodo
intercorrente tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del
presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli
accordi sindacali conclusi nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato,
la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso
all’assegno di solidarietà (7 giorni) è la data di pubblicazione del presente
messaggio.
Per gli eventi di riduzione
dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente messaggio, sempre al fine del termine di
presentazione della domanda, troverà applicazione l’ordinaria disciplina.
Modalità di presentazione
delle domande
Le istanze devono essere
presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione
all’unità produttiva.
Ai fini dell’individuazione
dell’unità produttiva si rinvia a quanto definito dall’Istituto in tema di
cassa integrazione guadagni ordinaria con la circ. n. 197/2015 e con il msg n.
7336/2015.
Di seguito si forniscono
alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati.
La domanda è disponibile nel
portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di
utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di
solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede
tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Completata l’acquisizione e
confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la
ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e
Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno
dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della
presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve
indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori
interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.
Costituiscono parte
integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:
·
l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario
di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario,
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
·
l’elenco dei
lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni
inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni
presenti nel file in formato .CSV reperibile
nell’area download della
procedura.
Alla domanda di assegno di
solidarietà dovrà essere allegata la sola scheda relativa all’assegno di
solidarietà, disponibile all’interno della procedura (all.
1).
Qualora l’azienda sia stata
interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria,
dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita
dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata
la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni
pregresse.
Le domande mancanti della
suddetta documentazione non saranno istruite per l’approvazione e la
concessione da parte della competente struttura territoriale INPS
.
La stima della prestazione
sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti
dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione
dell’attività lavorativa.
A tal fine, nella fase
d’invio on-line della domanda,
verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione dell’attività
lavorativa distinte per qualifica. L’azienda dovrà inoltre indicare la
riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l’indicazione, per
ciascuna qualifica, dell’orario contrattuale.
Infine, nel quadro delle dichiarazioni
di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo
per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda,
nonché per l’invio di documenti in formato PDF.
Il
Direttore Generale
Cioffi